Le istituzioni europee e le politiche anti-discriminazione UE
4. La legislazione europea
La complessa struttura giuridica dell'Unione europea si è evoluta nel tempo. Vale la pena ricapitolare il percorso e i riflessi che ha avuto sullo sviluppo delle leggi anti-discriminazione (fonte FRA 2018).
Il diritto dell'Unione europea entra a far parte del sistema giuridico di ciascuno Stato membro. E’ suddiviso in diritto primario e diritto secondario. Il diritto primario stabilisce la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri e definisce il quadro giuridico all'interno del quale le istituzioni dell’UE attuano le politiche.
Il diritto secondario (o diritto derivato) include:
- i regolamenti: di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in tutti i paesi dell'Unione europea, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Devono essere pienamente rispettati dai destinatari: singoli individui, Stati membri e istituzioni dell'Unione;
- le direttive: vincolano gli Stati membri per quanto riguarda un obiettivo comune da raggiungere, lasciando tuttavia alle autorità nazionali la facoltà di decidere in merito alla forma e ai mezzi attraverso cui raggiungere gli obiettivi stabiliti. La direttiva deve essere recepita dallo stato membro attraverso un’apposita legge che adatta la legislazione nazionale agli obiettivi indicati;
- le decisioni: sono vincolanti in tutti gli elementi ma solo nei confronti dei destinatari, ad esempio un Paese membro, persone fisiche, un'azienda, etc.
Oltre a questi atti giuridici vincolanti, vi sono anche gli atti giuridici non vincolanti ovvero le raccomandazioni ed i pareri (art 288 del TFUE).
Anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) costituisce una fonte di diritto comunitario.