3. La ripartizione delle competenze fra l'UE e i paesi membri

Per avvicinarsi alle politiche europee e capire il ruolo del Parlamento europeo, si deve partire dal fatto che l'Unione europea può agire solo entro i limiti delle competenze che i paesi membri le hanno conferito per raggiungere gli obiettivi comuni definiti nei trattati.

Articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea (TUE):
“La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. (...)
In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze
che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.”


Competenze dell'UE

Fonte: Settori di azione dell'UE, Commissione Europea 

In questo video sono brevemente presentati i poteri dell’UE:

 
 

COMPETENZE PARTICOLARI

Oltre alle competenze descritte sopra, l’Unione può adottare misure per garantire che i paesi dell’UE coordinino le proprie politiche economiche, sociali e occupazionali a livello comunitario.

Nel quadro della governance economica dell’Ue, ad esempio, nel 2010 è stato istituito il Semestre europeo, un periodo di coordinamento (da gennaio a giugno di ogni anno) durante il quale i Paesi membri elaborano le proprie politiche economiche, di bilancio e di occupazione in linea con le indicazioni e le norme fornite dall’UE. Introdotto inizialmente come strumento di coordinamento a livello di politiche economiche e di bilancio, dal 2017 nel Semestre europeo viene integrato il pilastro europeo dei diritti sociali, e successivamente, con l’adozione del Green Deal europeo nel 2019, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel 2020 e 2021 il semestre europeo ha subito alcune modifiche temporanee per permettere di concentrarsi sulla preparazione, adozione e attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility) introdotto per far fronte alla pandemia di Covid-19. 

Nei settori in cui l'UE non possiede competenze legislative ma solo di sostegno, perché si tratta di quegli ambiti in cui gli Stati non vogliono perdere la sovranità e/o in cui l'armonizzazione delle legislazioni risulta particolarmente difficile data la varietà di contesti politico-istituzionali, il coordinamento delle politiche nazionali viene messo in atto anche attraverso un altro strumento, il Metodo di coordinamento aperto (MCA): gli Stati membri, pur non introducendo normative comuni legalmente vincolanti, cercano comunque di coordinarsi, di darsi obiettivi congiunti, di confrontarsi, condividere buone pratiche e monitorarsi a vicenda. Ciò accade in particolare in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione, gioventù e formazione professionale.

La politica estera e di sicurezza comune dell’UE è caratterizzata da aspetti istituzionali specifici, quali la partecipazione limitata del Parlamento europeo e della Commissione europea nel processo decisionale e l’esclusione di qualsiasi attività legislativa. Tale politica è definita e attuata dal Consiglio europeo (formato dai capi di Stato e di governo dei paesi dell’UE) e dal Consiglio dell’Ue (formato da rappresentanti di ogni paese dell’Ue a livello ministeriale). Il presidente del Consiglio europeo e l’Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza rappresentano l’UE in materia di politica estera e di sicurezza comune.


ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

L’esercizio delle competenze dell’UE è soggetto a due principi fondamentali stabiliti nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea:

  • principio di sussidiarietà: nel settore delle sue competenze non esclusive, l’UE può agire solo se, e nella misura in cui, l’obiettivo di un’azione proposta non può essere raggiunto in maniera soddisfacente da parte dei paesi dell’UE, ma potrebbe essere realizzato in modo migliore a livello comunitario.
  • principio di proporzionalità: il contenuto e l’ambito di applicazione dell’azione dell’UE non può superare quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Articolo 5 del TUE
“L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. (...) 
In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.”