Le istituzioni europee e le politiche anti-discriminazione UE

6. Primi sviluppi della normativa anti-discriminazione



Il principio di non discriminazione del lavoratore sulla base della nazionalità e del genere era stato introdotto già nei Trattati di Roma del 1957 allo scopo di favorire la libertà di movimento, l'uguaglianza di remunerazione e altre condizioni. La sentenza Defrenne, emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel 1976, ha confermato che la parità di retribuzione fa parte dei principi fondamentali della Comunità ed è pertanto invocabile dai cittadini europei anche nei Paesi Membri dove la legislazione non prevede disposizioni in merito.

Se i primi sviluppi dell'anti-discriminazione sono legati alle esigenze di integrazione economica, si assiste ad uno scarto in avanti grazie all'integrazione politica con la trasformazione della Comunità Economica Europea (CEE) in Unione europea a partire dal 1992. 

Il Trattato di Amsterdam del 1997 attribuisce all'UE nuovi poteri in materia di lotta contro la discriminazione (art.13) e nel giro di pochi anni si assiste alla forte espansione della normativa. 

La non-discriminazione assurge anche a diritto fondamentale nel Trattato di Nizza del 2000 con l'adozione della Carta dei Diritti Fondamentali che contiene una sezione dedicata all'uguaglianza. La Carta diventa giuridicamente vincolante nell’UE con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona a dicembre 2009, acquisendo lo stesso effetto giuridico dei trattati dell’Unione.