Strumenti, fonti e risorse del Parlamento europeo
5. Dialettica dell'iter decisionale
5.1. Question time alla Commissione
Esempio dell'interrogazione parlamentare rivolta a Vladimír Špidla, ex Commissario per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione, da Claude Moraes, ex-eurodeputato britannico appartenente al Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici, sulla direttiva orizzontale contro la discriminazione che si è tenuta durante la seduta del luglio 2008. L’allora Commissario, rispondendo all'interrogazione, fa riferimento a questioni emerse nel dibattito sull'approvazione della direttiva quali la presunta violazione del principio di sussidiarietà o gli oneri finanziari derivanti dalla sua introduzione. Analogamente nello scambio si coglie il problema della tutela disomogenea contro le discriminazioni. Così come si evince il ruolo di controllo del Parlamento europeo sul recepimento delle direttive da parte degli stati membri. Discussioni | |
Mercoledì 9 luglio 2008 - Strasburgo | Edizione GU |
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Presidente. − Annuncio l’interrogazione n. 46 dell’on. Claude Moraes (H-0427/08) Oggetto: Direttiva orizzontale contro la discriminazione La Commissione europea ha annunciato che questa primavera verrà adottata una nuova direttiva orizzontale contro la discriminazione. Può la Commissione far sapere quali sono gli ultimi sviluppi in relazione al campo d’applicazione della direttiva? Si tratterà di una direttiva contro la discriminazione di ampia portata, che includerà TUTTI i motivi discriminatori previsti dall’articolo 13 del Trattato di Amsterdam e cioè età, handicap, religione o convinzioni personali e tendenze sessuali, come sostenuto dalla maggioranza del Parlamento europeo? In caso contrario, potrebbe la Commissione europea spiegare le proprie ragioni e illustrare, nei dettagli, il suo piano d’azione per i mesi a venire? |
La proposta di direttiva perciò prende in considerazione le specificità di ogni motivo di discriminazione, affinché la direttiva possa essere il più efficace possibile. Nello specifico, rende possibile, in base al contesto, prendere in considerazione la questione dell’età e dell’handicap nel settore assicurativo e bancario, se ciò è adeguato e ragionevole, e sottolineo i termini adeguato e ragionevole. Ciò non deve mai implicare l’esclusione volontaria di persone anziane o disabili da tali settori. Nei casi di handicap, il principio della parità di trattamento è un impegno positivo che fornisce accessibilità generale alle persone disabili e apporta delle modifiche adeguate in casi individuali. Tali misure non rappresentano un onere finanziario sproporzionato. La proposta di direttiva stabilisce chiaramente che è necessario tener conto della dimensione, della natura e delle risorse dell’organizzazione, i costi stimati, il ciclo di vita di beni e servizi e i possibili benefici di accesso per le persone con handicap. La proposta è un passo importante verso l’eliminazione di una vasta scappatoia nella legislazione contro la discriminazione. Ovviamente ci rendiamo contro che la protezione contro la discriminazione fondata sul sesso al di fuori del luogo di lavoro non è ancora così consolidata quanto la protezione contro la discriminazione fondata sulla razza. Ciò è dovuto al fatto che la direttiva 2004/113/CE non comprende l’area dell’istruzione, come risulta dalla motivazione della presente proposta. Riteniamo che sarebbe eccessivamente prematuro proporre delle modifiche a detta direttiva, in quanto il periodo di attuazione è terminato solo di recente. Tuttavia qualora fosse necessario, al momento della stesura della relazione sull’attuazione nel 2010, potranno essere proposte delle modifiche alla direttiva. |
Mi permetta di chiedere a lei e alla Commissione di continuare a vigilare affinché deroghe ed esenzioni al principio di parità di trattamento non siano richiesti, per qualsivoglia motivo: essi devono essere richiesti per ragioni necessarie e in base ad autentici principi di sussidiarietà, in quanto abbiamo assistito a recepimenti incompleti della direttiva sull’occupazione e della direttiva sull’uguaglianza razziale ed è necessario assicurare che tale buona formula diventi legge negli Stati membri. |
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